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Ultime News
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16/04/2012
LETTERA APERTA: Sportelli polifunzionale e decreti ingiuntivi
Bologna, 16 aprile 2012
Egr. Sig. Presidente del Tribunale di Bologna dr. Francesco Scutellari
Gentile Dirigente del Tribunale di Bologna dr.ssa Elena Barca
p.c. ai componenti il tavolo dell’Osservatorio
p.c. al presidente del Consiglio dell’Ordine
LETTERA APERTA: Sportelli polifunzionale e decreti ingiuntivi
Facciamo seguito alla lettera aperta del Sindacato Avvocati di Bologna, per manifestare la preoccupazione della Camera Civile di Bologna sia in merito al funzionamento generale dello sportello polifunzionale a seguito della chiusura pomeridiana, sia per le nuove decisioni assunte in merito al contingentamento, nella misura massima di 45 utenti, nella ricezione degli atti in scadenza da parte della cancelleria nell’orario compreso fra le 12,30 e le 13,30.
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15/04/2012
RIFORMA ORDINAMENTO FORENSE
il 12 aprile si è tenuta a Roma presso la sede del CNF la prima riunione del "Comitato Ristretto" composto dai rappresentanti di CNF e OUA,
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15/04/2012
ENNESIMA RIFORMA CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Venuto a conoscenza che il Ministro della Giustizia aveva convocato un tavolo "tecnico" per la semplificazione del processo di cognizione e delle procedure esecutive al quale erano stati invitati molti soggetti, tra i quali Confindustria, Confcommercio,ANIA, ABI! Banca d'Italia, ma nessuna rappresentanza, né istituzionale né associativa dell'Avvocatura, il Presidente della nostra Unione Renzo Menoni, ha inviato al Ministro la lettera il cui testo è allegato e di seguito la risposta del ministero.
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30/03/2012
Il "Tribunale delle imprese" entra in vigore il 22 settembre 2012
Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
testo coordinato con DL 24.1.2012 n.1 (conv.con modifiche con L.24.3.2012 n. 27)
Art. 1. Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche(.
1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia.
Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti.
1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze;
2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa.
Art. 3 Competenza per materia delle sezioni specializzate.
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2";
Art. 4 Competenza territoriale delle sezioni
1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.
Art. 5.Competenze del Presidente della sezione specializzata.
1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
NB:-Entrata in vigore:
L’art. 2, 6°comma DL 1/2012, convertito con L. 27/2012 prevede che Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (il termine decorre quindi dal 25 marzo, giorno successivo alla pubblicazione in G.U, come stabilito dall’art.1, comma 2 della legge)
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28/03/2012
Tariffe professionali: confermata l'abrogazione con L. 27/2012. Disciplina transitoria
La
Legge 24.3.2012 n. 27
(pubblicata su G.U. 24.3.2012) ha convertito con modificazioni il DL 24.1.2012 n. 1 sostituendone l'art. 9 con il seguente, che introduce al comma 3 una disciplina transitoria:
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). –
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente
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