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Riflessioni a sei anni dall'introduzione del secondo comma dell'art. 2086 c.c.
03/09/2018
Con sentenza depositata il 31 agosto scorso, la Corte di Cassazione ha precisato il rapporto tra il DM n. 140 del 20/7/2012 e il DM n. 55 del 10/3/2014.
Il primo decreto rimuove i limiti massimi e minimi per lasciare le parti contraenti (ad es., l'avvocato e il suo assistito) libere di contrattare il compenso; il secondo stabilisce i criteri ai quali il giudice deve attenersi nel regolare le spese di lite.