CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI DELEGATI ALLE VENDITE
INFORMAZIONI GENERALI
14/03/2017
Con sentenza depositata il 13.2 2017 (pubblicata da Giuraemilia) il Tribunale di Bologna, GU il dr. Marco D'Orazi ha affermato il seguente principio:
"La clausola di deroga della competenza territoriale predisposta da uno dei due contraenti, e non sottoscritta espressamente ex art.1341 c.c., è inefficace e non nulla. Conseguentemente, l'eccezione di mancanza della doppia sottoscrizione può essere sollevata soltanto dalla parte aderente e non anche da quella che ha predisposto il contratto."