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20/04/2018
Con sentenza depositata il 19.4.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma c.p.c.
"nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".