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Relatori: Prof. Avv. Antonello Spadafora - Professore Ordinario di Istituzioni di diritto privato preso l'Università Roma 3 Avv. Giancarlo Savi - Presidente Ass.ne forense "Avvocatura e famiglia" Dott. Renzo Calvigioni - Presidente Anusca - Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d'Anagrafe Introduce: Avv. Monica Miserocchi - Modera: Avv. Cecilia Semprini

15/01/2018

La Cassazione ritorna sul deposito della copia autentica della sentenza impugnata

Con sentenza pubblicata il 22.12.2017 la Sesta sezione della Suprema Corte, dopo un excursus ragionato sulle norme che disciplinano l'attestazione di conformità a cura degli avvocati, ha affermato il seguente principio di diritto:

"Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994,art. 9, commi 1-bis e 1-ter del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonchè della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico".

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