Il minore convenuto in un processo è generalmente citato in persona dei genitori, che ne sono i rappresentanti legali
Quando, per qualsivoglia motivo, mancano i rappresentanti legali anche solo temporaneamente e sussistono ragioni d’urgenza, l’art. 78 cpc prevede che possa essere nominato un curatore speciale (anche direttamente da parte del Giudice del processo pendente, secondo l’ultima formulazione dell’art. 80 cpc).
Generalmente la nomina ricade su un avvocato, anziché su soggetto privo dell’abilitazione alla difesa tecnica, dato che l’interesse del minore è quello della difesa tecnica nel processo in cui è stato convenuto e l’avvocato nominato assomma in sé la rappresentanza legale e quella tecnica.
Ciò anche per ragioni di economia, dato che un soggetto diverso dovrebbe a sua volta nominare un avvocato, con conseguente duplicazione di costi e procedure.
Ma, ciò premesso, chi paga il curatore speciale nominato?
Data l’evoluzione in corso della normativa sul curatore speciale e l’assenza di interpretazioni univoche, si possono svolgere alcune riflessioni e indicare orientamenti. Invero l’avvocato nominato curatore speciale non è considerato un ausiliario del Giudice, ma un mandatario dei rappresentanti legali del minore citato in giudizio, cioè dei genitori, che svolge un’attività nell’interesse loro e del minore: se i genitori non mancassero, incaricherebbero comunque un avvocato, che dovrebbero pagare, e la nomina da parte del Giudice non fa altro che sostituirsi a loro, in tale nomina, perché assenti. Ne discende che i genitori devono pagarlo (in questo senso T. Torino 5/2/2021; T. Reggio Emilia 27/7/2021). Tuttavia può capitare anche che i genitori siano in posizione di controparte del minore, o in posizione di semplice conflitto di interessi con il minore, anche solo potenziale, nel giudizio in cui è convenuto. Onerarli del pagamento comporterebbe che una parte (i genitori) finirebbe per pagare l’avvocato della controparte (il minore), non solo una contraddizione in termini, ma anche una potenziale fonte di inadeguata tutela del minore, oltre che di incompatibilità e responsabilità deontologiche per l’avvocato nominato curatore. Nella stragrande maggioranza di questi casi il minore non avrà redditi e il curatore potrà chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio, per la quale non rilevano i redditi dei genitori conviventi con il minore, ove in conflitto di interessi (art. 76 TU n. 115/2002). Ma, se invece (ipotesi più rara ma possibile) il minore ha redditi e non può fruire del gratuito patrocinio? Allora è immaginabile che l’avvocato curatore speciale non potrà che farsi corrispondere il compenso con i redditi e il patrimonio del minore dai suoi rappresentanti legali, cioè i genitori. Diversamente il suo ufficio non troverebbe compenso e sarebbe gratuito e munifico.