L’istanza di accesso ex art. 22 l. 241/1990 origina un procedimento amministrativo speciale ed autonomo rispetto a tutti gli altri, dato il suo contenuto (rivelazione di atti, documenti e informazioni), ed è discusso se, come per tutti i procedimenti amministrativi, debba essere data comunicazione del suo avvio al titolare dei dati (circostanza rilevante per evitare che il debitore possa compiere atti volti a sottrarre al pignoramento i propri beni). La comunicazione di avvio è dovuta in generale nei procedimenti amministrativi ai soggetti “nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti” e, “qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio”, “a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari” (art. 7 l. 241/1990). Tuttavia gli artt. 22 e segg. l. 241/1990 disciplinano a parte e specificatamente il procedimento di accesso agli atti, senza prevedere per esso uno specifico obbligo di comunicazione, ma semplicemente definendo “interessati, tutti i soggetti privati …. che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso .…..” (art. 22, co.1, lett. b l. 241/1990) e “controinteressati, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22, co 1, lett. c l. 241/1990). L’art. 3 dpr 12/04/2006 n. 184, (regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi) a sua volta prevede la notifica dell’avvio del procedimento solo a questi ultimi. Di qui il dubbio sull’obbligo di comunicazione. La questione resta aperta, ma allo stato attuale l’obbligo appare escluso dalle linee guida per l'accesso al SILER (Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna), tenuto dall’agenzia regionale e centri per l’impiego, che non prevede la comunicazione al debitore allorché il creditore sia già munito di titolo esecutivo o provvedimento giudiziario esecutivo, ritenendolo già informato delle possibili azioni di recupero azionabili dal creditore nei suoi confronti. A sua volta il regolamento INPS in materia di diritto di accesso non riferisce allo stato attuale l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a soggetti interessati, ma solo a soggetti controinteressati, ovvero che possano esser pregiudicati nel diritto alla riservatezza, il che non pare verificarsi nei confronti del debitore per il solo fatto che viene rivelato se percepisce una pensione. In ogni caso per utilità si indicano i link dei siti istituzionali INPS e Centro per l’Impiego Emilia Romagna da copiare per ulteriori approfondimenti e reperimento di moduli e indirizzi di recapito delle istanze di accesso agli atti:
https://www.inps.it/inps-comunica/la-carta-dei-servizidellinps/gli-strumenti-di-tutela-del-cittadino-e-dellazienda/ildiritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi
https://www.agenzialavoro.emr.it/accesso-agli-atti-del-siler