A chi spetta la pensione di reversibilità in presenza di ex coniuge divorziato e coniuge superstite del de cuius?
L’articolo 9, terzo comma, della legge 898/70, recita: “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
In tal caso, come viene ripartita?
La pensione, dunque, spetta sia all’ex coniuge divorziato sia al coniuge superstite a condizione che entrambi ne abbiano i requisiti. Per Giurisprudenza costante, infatti, “il coniuge divorziato può vantare il diritto, in caso di morte dell’ex coniuge, all’attribuzione della pensione di reversibilità, subordinatamente alla presenza della condizione che l’istante sia “titolare” dell’assegno divorzile” (Cass.Civ. Sez. Lavoro 19 aprile 2019 n.11129 - Cass. Civ. SS.UU. n. 22434 del 24.09.2018). Se oltre al coniuge superstite vi sono altri coniugi divorziati, la pensione viene ripartita tra tutti gli aventi diritto. La ripartizione in quote dell’unico trattamento viene effettuata dal Tribunale, tenendo conto della durata legale dei rispettivi matrimoni. Tuttavia, il criterio temporale nella suddivisione delle quote, per quanto necessario e preponderante, non è esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo. In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota di pensione ha diritto all’intero trattamento. Idem per il coniuge superstite se il divorziato cessa dal diritto alla prestazione.
La riforma della giustizia civile Prospettive di attuazione della L.26.11.21 n.206: Novità relative alla mediazione:
In tema di mediazione la legge delega apporta significative novità. In particolare l’art. 1, comma 4, lett. c, seconda parte, prevede che: nei casi di mediazione obbligatoria le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore. A tal proposito rammentiamo che a fronte dell’ambiguità del d.lgs 28/2010, la circolare ministeriale del 27.11.2013 aveva affermato (apoditticamente) che “ l ’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5, comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa”. Pertanto nelle ipotesi in cui il il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità la parte deve avvalersi dell’assistenza di un difensore dal momento della presentazione dell’istanza e per tutta la procedura fino al termine.